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  Regolamento Servizio Autonoleggio Con Conducente
 

PER SAPERNE DI PIU’ SUL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

 

COMUNE DI MILANO SETTORE TRASPORTI E MOBILITA’

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO AUTOVETTURA

ART. 1 – Definizione del servizio di autonoleggio con autista.

Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è quello esercitato per il trasporto di persone con autovetture o autoveicoli per il trasporto promiscuo, muniti della carta di circolazione prescritta, messi a disposizione degli utenti all’internodi apposite autorimesse.
Le richieste di servizio devono pervenire presso le anzidette autorimesse, oppure presso la sede del titolare.

Il comune non assume responsabilità alcuna per l’esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo, in conformità di legge, secondale disposizioni del presente Regolamento.

E’ viatato adibire gli autoveicoli sopra indicati a servizi diversi da quello cui sono destinati, in particolare a servizi ad itinerari fissi e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di liea in concessione o provvisoriamente autorizzati.

ART. 2 – Disciplina del servizio di autonoleggio con conducente.

Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di autonoleggio con conducente è di n. 229 unità e viene stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale.

Gli autoveicoli da adibire al servizio di cui al 1° comma devono avere le caratteristiche indicate all’art. 14 del presente regolamento.

La tipologia e le caratteristiche dei suddetti autoveicoli vengono determinati con deliberazione della Giuta Comunale.

ART. 4 – Sorveglianza del servizio di autonoleggio con conducente.

La sorveglianza sul servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è svolta dal Comune attraverso i funzionari ed il personale dell’Ufficio competente nonché dalla Polizia Municipale.

Gli incaricati della sorveglianza possono accedere, per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse di cui all’art. 1 del presente regolamento.

NORME PER LE AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DI AUTONOLEGGIO CON AUTISTA

ART. 5 – Autorizzazione per l’esercizio di autonoleggio con conducente.

Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è subordinato al rilascio, per ciascun autoveicolo, di apposita autorizzazione. L’osservanza di tutte le norme di legge, del presente Regolamento e delle altre prescrizioni generali o speciali emanate dagli Organi competenti.

Gli operatori, titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente rilasciata da altro Comune, non possono, nell’ambito del Comune di Milano, procurarsi servizi con stabilità e continuità, nonché usufruire di qualsiasi struttura preordinata allo scopo ubicata nel Comune di Milano.

ART. 6 – Condizioni per la trasferibilità delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio auto con conducente

Sentita la commissione di cui all’art. 3 del presente Regolamento, il Dirigente del Settore Trasporti e Molbilità rilascia le autorizzazioni per l’ esercizio del servizio di autoleggio con autista.

Con deliberazione del Consiglio Comunale vengono stabiliti i criteri ed i requisiti per la partecipazione al bando di pubblico concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni di noleggio con conducente.

L’autorizzazione per l’esercizio di autonoleggio con conducente – NCC ha durata illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione previsti dalle vigenti norme regolamentari.

ART. 7 – Condizioni per la trasferibilità delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio di autonoleggio con autista.

L’autorizzazione per l’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente può essere trasferita,su richiesta del titolare, ad altro soggetto dallo stesso designato, purchè abbia i requisiti previsti.

E’ ammesso il trasferimento da parte del titolare di più autorizzazioni per l’esercizio di autonoleggio con conducente, anche solo di alcune di esse.

ART. 8 – Rinnovazione delle autorizzazioni, di noleggio con autista di auto da rimessa, per l’esercizio causa morte.

ART. 9 – Requisiti per l’assegnazione delle autorizzazioni di autonoleggio con conducente.

ART. 10 – Sede per l’esercizio ed ubicazione delle autorimesse.

ART. 11 – Inizio del servizio ed obblighi del titolare dell’autorizzazione di autonoleggio con autista.

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